Cosa fa
Il Collegio dei docenti è l’organo tecnico dell’istituzione scolastica in materia didattica; è un organo equiordinato al Dirigente scolastico; quest’ultimo, infatti, svolge una funzione di coordinamento che esclude qualsiasi funzione di carattere gerarchico sovraordinato ai suoi membri. In attesa di una riforma compiuta degli Organi Collegiali (mai giunta a termine) vige la disposizione dell’art. 25 comma 5 del D. L.vo 165/01, che prevede la scelta del Dirigente dei suoi collaboratori tra i docenti del Collegio, come confermato dalla legge 107/2015.
1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Fanno altresì parte del Collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell’istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio Collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il Collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto; h) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto; i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; l) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; m) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le possibili iniziative indicandole in apposito documento n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; o) esprime al Dirigente parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza; p) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute, alla prevenzione delle tossicodipendenze, del bullismo e del cyberbullismo; q) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.
4. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Il Collegio ha un funzionamento dettagliato da apposito Regolamento del Collegio dei docenti
Composizione del Collegio dei docenti